L'insostenibile pesantezza dell'essere



Giuliano Ferrara, maestro di pensiero della destra italiana, si è contraddistinto in questi ultimi anni per numerose battaglie smemoratamente filo-americane, omeopaticamente anticomuniste e provocatoriamente restauratrici.

L'Elefantino ora prova, come Dumbo, a volare alto e ad avvicinarsi all'odore di santità, schierandosi con "teocon" e neoguelfi che, tra una mistificazione e l'altra, non perdono l'occasione per attaccare la legge 194.

Ed ecco che dopo la strumentalizzazione della moratoria Onu sulla pena di morte, torna all'attacco grazie ad un documento dei ginecologi romani sulla rianimazione dei feti in caso di
aborto terapeutico.

L'infondatezza delle sue argomentazioni è ampiamente dimostrata dai maggiori neonatologi italiani che riguardo allo stesso argomento così si sono espressi:
Giorgio Rondini, Presidente della Società Italiana di Neonatologia, ha affermato che "la letteratura scientifica dimostra chiaramente che è a partire dalla 24esima settimana che le possibilità di vita autonoma e
qualità della vita del neonato aumentano… passando dal 100% di non sopravvivenza della 22esima settimana al 40% della 23esima settimana ed al 20% della 24esima settimana. Se quelli della 22esima settimana non sopravvivono, i prematuri della 23esima arrivano al 40% di sopravvivenza ma di questi il 50% ha un handicap grave (tetraparesi, ritardo mentale, cecità, sordità) e un altro 30% disturbi di coordinazione, apprendimento e attenzione, mentre i prematuri della 24esima settimana sopravvivono al 70-80%, presentando per il 20% handicap gravi e per un altro 20% handicap lievi» (intervista ad AGI Sanità, 18/2/2006).

Di qui l’auspicio del prof. C. Flamigni affinché la comunità scientifica trovi una accordo «per non fare rianimazione prima della 23 settimana, visto che le statistiche dicono che a 22 settimane non si registrano casi di sopravvivenza».

L’obbligo per il medico di prestare le cure necessarie a salvare la vita del bambino è, d’altro canto, ribadito dalla legge n. 194 del 1978 sull’aborto che, all’articolo 7, stabilisce che “quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto (abortito dopo i primi 90 giorni) il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto”: anche in questo caso, quindi, il mancato approntamento di tali misure dopo l’esecuzione dell’aborto (cioè il distacco forzoso del feto dall’utero della madre) è punito a titolo di omicidio volontario.

Se hai a cuore il senso di verità contribuisci anche tu con una e-mail alla
petizione lanciata dal settimanale Left

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